Art.1
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Articolo 1
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Hanno diritto alle prestazioni del Fondo Intercagoriale
Sostegno al Reddito (FISR) , le Imprese Artigiane presenti
nella Regione Puglia in regola con i versamenti ai fondi gestiti dall'EBAP
- Ente Bilaterale Artigianato Pugliese ( FISR- Sicurezza ex
626- FACP – Solidarietà- ) almeno per i due anni precedenti
la richiesta , oltre l'anno in corso.
Le Imprese che assumono
durante l’anno
corrente e quelle di
nuova costituzione dovranno versare all’Ente le quote
previste per i singoli fondi gestiti dall’EBAP per l’anno
, entro 45 GIORNI dalla nuova assunzione di personale
dipendente.
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N.B. Per le " Imprese di nuova costituzione" si intendono
anche le Imprese precedentemente costituite e che, per la
prima volta nel corso dell'anno si dotano o tornano ad avere
in forza personale
dipendente.
L'IMPRESA PUO’ ACCEDERE NEL CORSO DELL'ANNO
SOLARE AD UN CONTRIBUTO MASSIMO DI €.2.500,00 , CUMULATIVAMENTE
A TUTTE LE
PRESTAZIONI PREVISTE A
FAVORE DELLE STESSE.
Articolo 2
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Le prestazioni a carico del fondo sono quelle previste dagli
Accordi sottoscritti fra le parti sociali.
Le provvidenze a favore dei lavoratori dipendenti,
considerata la loro funzione previdenziale assistenziale in
senso proprio o lato, sono da ritenersi comprese nelle
fattispecie previste dal 2° comma art.9 bis L. 1.6.1991 n. 166.
Articolo 3
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La data di scadenza del contributo al Fisr e del contributo
per l'applicazione degli accordi sulla sicurezza d.lgs 81/08 ex 626 è
prevista alla data 30 settembre, mentre la forza lavoro da
considerare al fine del calcolo dello stesso è quella in
forza alla data del 31 luglio dell’anno corrente.
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Non dovranno essere conteggiati a tale data, i lavoratori
assunti durante l'anno per i quali l'impresa ha effettuato
il versamento
come richiamato nell’art.1 nei 45 giorni successivi
l'assunzione.
Articolo 4
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Le imprese che non abbiano osservato i termini di pagamento
alle scadenze annuali
così come previste al precedente art. 3, possono provvedere
al pagamento delle intere quote di adesione di loro
spettanza senza alcuna somma aggiuntiva anche oltre la data
prevista. Le aziende che dovessero versare oltre la data
prevista di scadenza maturano il diritto alle prestazioni erogate
dall’ Ebap a favore dei dipendenti e imprese, solo dopo che
siano decorsi tre mesi dalla data del pagamento stesso.
In questo caso, le richieste di prestazione
potranno essere inoltrate all'Ente solo decorsi tre mesi
dalla data di versamento.
Articolo 5
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La Presidenza dell’ Ebap, a seguito apposita
istruttoria tecnica, accertata la sussistenza dei requisiti
in conformità ai regolamenti in vigore delle singole
prestazioni, predispone la liquidazione delle richieste
stesse entro
centoventi giorni dalla conclusione delle procedure
previste.
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Il pagamento viene effettuato esclusivamente tramite bonifico
bancario presso la Banca indicata nella richiesta.
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Eccezionalmente, in
caso di coordinate errate o incomplete verrà emesso assegno
circolare non trasferibile che il titolare o legale
rappresentante della Ditta dovrà provvedere a ritirare
personalmente presso i nostri uffici (in nessun caso
l’assegno verrà inviato per posta).
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La eventuale documentazione integrativa necessaria per
l'istruttoria della richiesta di prestazioni da parte delle aziende deve essere
inoltrata esclusivamente all'EBAP pena archiviazione, entro 30
giorni dalla richiesta da parte dell'ufficio oppure dalla data
di presentazione della domanda.
Nel caso in cui le richieste di prestazione prevedano la
presentazione di documenti autenticati, gli stessi potranno
essere autenticati oltre che da pubblici uffici, anche per presa
visione, direttamente dall'E.B.A.P. e U.G.B.
Al C.D.A. Sono affidate le decisioni di merito su singole
richieste di prestazioni per le quali
sorgono controversie e/o contestazioni.
Articolo 6
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Le provvidenze verranno erogate in base alle disponibilità
finanziarie stabilite dal C.d.A. annualmente.
Nel caso in cui il Fondo non sia in grado di coprire
la globalità delle richieste valide si provvederà alla
liquidazione fino a concorrenza degli importi stanziati.
Articolo 7
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Le richieste di prestazione devono pervenire all' EBAP
direttamente e/o tramite U.G.B. con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, entro i termini previsti da ogni
singolo regolamento , pena la nullità della stessa.
IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL 1°
GENNAIO 2009 . |