| Oggetto: B_2_CCNL_1ott2004_Artigiani[1].doc apprendistato professionalizzante 9 |
| Da: "Michele Micunco - EBAP" |
| Data: Tue, 17 Oct 2006 11:59:28 +0200 |
| A: "'Francesco Baderna'" |
CCNL EDILI ARTIGIANI 1/10/2004
VERBALE DI ACCORDO
Roma, 1° ottobre 2004
t r a
Anaepa/ Confartigianato, Assoedili-Anse/CNA, Fiae-Casartigiani, Claai
e
Fe.n.e.a.l.-U.I.L., F.i.l.c.a.-C.I.S.L., F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del C.C.N.L. 15 giugno 2000 per gli addetti delle piccole e medie imprese edili ed affini.
ANAEPA Associazione Nazionale FE.N.E.A.L.-U.I.L.
Artigiani dell’Edilizia, Decoratori
Pittori ed Attività Affini
ASSOEDILI CNA
ANSE CNA F.I.L.C.A.-C.I.S.L.
FIAE CASARTIGIANI
CLAAI F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.
|
|
ART.8 – ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA |
Pag.4 |
|
|
ART.10 – RIPOSO SETTIMANALE |
» 5 |
|
|
ART.15 – ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE |
» 6 |
|
|
ART.19 – FERIE |
» 7 |
|
|
ART.23 – LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO |
» 8 |
|
|
ART.25 – TRASFERTA |
» 10 |
|
|
ART.28 – TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA |
» 11 |
|
|
ART.29 – TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE |
» 12 |
|
|
ART.30 – CONGEDO MATRIMONIALE |
» 13 |
|
|
ART.43 – ACCORDI DI 2° LIVELLO |
» 14 |
|
|
ART.31 – ASPETTATIVA |
» 16 |
|
|
ART.78 – CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI |
» 17 |
|
|
ART.78
BIS – QUADRI |
» 19 |
|
|
ART.81 – DIRITTI |
» 20 |
|
|
ART.81 BIS - TUTELA DELLA DIGNITA' PERSONALE DEI LAVORATORI |
» 21 |
|
|
ART.83 - RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA |
» 22 |
|
|
ART.92 - CONTRATTO A TERMINE |
» 23 |
|
|
ART.94 - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO |
» 24 |
|
|
ART.94 BIS CONTRATTI DI INSERIMENTO |
26 |
|
|
ART.99 – AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO |
» 28 |
|
|
ART. 99 BIS – UNA TANTUM |
» 29 |
|
|
ART.100 DECORENZA E DURATA |
» 30 |
|
|
ART.101 – ESCLUSIVA DI STAMPA |
» 31 |
|
|
ALLEGATO A – TABELLE DEI MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO MENSILI PER GLI OPERAI E GLI IMPIEGATI |
32 |
|
|
ALLEGATO D
– REGOLAMENTO NAZIONALE PER |
» 33 |
|
|
ALLEGATO E – CASSE EDILI |
38 |
|
|
ALLEGATO I – PROTOCOLLO SULL’INSERIMENTO AL LAVORO DELLA MANODOPERA PROVENIENTE DAI PAESI EXTRACOMUNITARI |
40 |
Premesso che il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, ha introdotto una nuova disciplina di legge dell’apprendistato, prevedendo tre distinte tipologie: 1) l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; 2) l’apprendistato professionalizzante; 3) l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione;
Considerato che, allo stato, si è in attesa dell’emanazione dei provvedimenti che consentano la completa operatività della nuova normativa di legge;
le Parti concordano la seguente regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante, al fine di consentire il tempestivo utilizzo del nuovo istituto da parte delle imprese edili artigiane e della piccola industria.
Le Parti convengono che la regolamentazione di seguito indicata sarà del caso adeguata alle disposizioni che saranno emanate dai competenti organi.
La disciplina dell’apprendistato professionalizzante nell’artigianato del settore edile ed affini è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente regolamento e da eventuali ulteriori disposizioni stabilite dalla contrattazione integrativa.
Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli articoli 28, 29, 67 e 68 del presente CCNL.
Art. 2 Età dell’apprendista
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compito i 17 anni di età e siano in possesso di un titolo di studio.
Art. 3 Periodo di prova
Il periodo di prova avrà la durata massima di 6 settimane. Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere il rapporto di lavoro senza obblighi di preavviso o di indennità, con il solo pagamento all’apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.
Art. 4 Forma e contenuto del contratto
Il contratto di apprendistato professionalizzante deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che potrà essere acquisita al termine previsto e il piano formativo individuale.
Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le competenze possedute, l’indicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti.
Art. 5 Apprendistato presso aziende diverse
I periodi di servizio
effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si
cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché
detti periodi non siano separati da interruzioni superiori a un anno e sempre
che si riferiscano alle stesse qualificazioni.
Per ottenere il
riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati
presso altre imprese, l’apprendista deve documentare, all’atto
dell’assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul
“libretto formativo del cittadino”, oltre all’eventuale
frequenza di corsi di formazione esterna.
Nel caso di cumulabilità
di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al
restante periodo di apprendistato da svolgere.
A quest’ultimo
fine l’apprendista deve documentare l’avvenuta partecipazione
all’attività formativa con l’attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione
o/e con l’attestato di frequenza rilasciato di norma dalla Scuola Edile.
Le Parti si riservano di
adeguare l’attuale sistema di certificazione dei crediti formativi a
quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.
Al termine del periodo di
apprendistato, le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle
normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i
periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali
sono stati effettuati i periodi medesimi.
La
retribuzione iniziale dell’apprendista che abbia già prestato periodi di
apprendistato presso altre imprese per le medesime qualificazioni è quella
relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.
Art. 6 Durata del contratto
La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è determinata nelle seguenti misure massime, in relazione alla qualifica da conseguire ed ai gruppi di lavorazioni, come di seguito indicati:
1° Gruppo super
Lavorazioni polivalenti che richiedono l’acquisizione di conoscenze specifiche sulle tecniche di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di eseguire, con continuità ed autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria.
1° Gruppo
Lavorazioni artistiche e ad elevato contenuto tecnico e professionale, quali ad esempio ferraiolo, cementista – formatore, scalpellino - ornatore, decoratore – pittore (stuccatore, ornatista, tappezziere, mosaicista, colorista e modellista).
2° Gruppo
Lavorazioni di carattere tradizionale ed a medio contenuto professionale, quali ad esempio muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore, palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista, selciatore, lastricatore.
3° Gruppo
Lavorazioni di carattere tradizionale ed a basso contenuto professionale, quali ad esempio asfaltista, stuccatore (scaliolista), montatore di prefabbricati.
Per gli impiegati con qualifiche finali del secondo e terzo livello, l’apprendistato ha la stessa durata del 2° Gruppo.
Per gli impiegati con qualifiche finali dal quarto livello in sopra, l’apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 1° Gruppo.
Art. 7 Retribuzione
La retribuzione dell’apprendista è determinata mediante l’applicazione delle percentuali sotto indicate sul minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e percentuale per riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2° livello.
Per il 1° Gruppo l’applicazione delle percentuali sotto indicate è effettuata sul lavoratore inquadrato nel 3° livello.
Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell’apprendista potrà superare la retribuzione globale minima spettante al lavoratore con qualifica di 2° livello.
|
Gruppi |
I sem |
II sem |
III sem |
IV sem |
V sem |
VI sem |
VII sem |
VIII sem |
IX sem |
X sem |
|
1° Sup. 1° |
70 66 |
72 70 |
75 72 |
75 75 |
80 75 |
80 80 |
85 80 |
85 85 |
90 90 |
90 90 |
|
2° |
70 |
72 |
75 |
75 |
80 |
80 |
85 |
90 |
90 |
|
|
3° |
70 |
72 |
75 |
80 |
85 |
90 |
|
|
|
|
Art. 8 Inquadramento
Fermo restando che il livello di inquadramento iniziale dell’apprendista non può essere inferiore per più di due livelli all’inquadramento previsto per i lavoratori assunti in azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto, al termine del periodo di apprendistato, al conseguimento della qualifica, gli apprendisti del I gruppo super dovranno essere inquadrati nel 4° livello, gli apprendisti del 1° Gruppo nel 3° livello, mentre gli apprendisti degli altri due gruppi dovranno essere inquadrati nel 2° livello.
Gli apprendisti impiegati, al conseguimento della qualifica, dovranno essere inquadrati nel livello proprio della qualifica finale.
Art. 9 Piano formativo individuale
Il piano formativo individuale sarà redatto in un documento distinto dal contratto individuale
di lavoro ed allegato a questo.
Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le competenze possedute, l’indicazione del tutor che, come previsto dalle normative vigenti, nelle imprese che occupano meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, potrà essere anche il titolare dell’impresa, un socio o un familiare coadiuvante.
Art. 10 Formazione dell’apprendista
La durata della
formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue
medie, è finalizzata all’acquisizione di competenze di base e tecnico
professionali e di norma è realizzata presso
L’impegno formativo
è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza , per gli
apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla
attività da svolgere.
Le ore di formazione eventualmente svolte
all’esterno dell’azienda saranno effettuate, di norma, presso le
Scuole Edili di cui all’art. 41 del ccnl e potranno essere effettuate in
ore diverse da quelle destinate alla normale attività, come previsto
dall’art. 38 del D.P.R. n. 1668 del 1956; in tal caso l’apprendista
non dovrà superare gli orari contrattuali e di legge.
La
formazione potrà essere svolta all’interno dell’azienda in presenza
dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale ed
all’idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima.
Art.
11 Attribuzione della qualifica
Ultimato
il periodo di apprendistato, previa prova di idoneità effettuata secondo le
norme fissate dalla legge, all’apprendista è attribuita la categoria
professionale per la quale ha effettuato l’apprendistato medesimo, salvo
quanto disposto dall’art. 19 della legge n. 25 del
Art.12
Prestazioni aggiuntive
Le Parti concordano di istituire, dal 1° aprile 2005,
una prestazione per i lavoratori apprendisti per la copertura salariale in
materia di indennità di malattia e dei periodi di ricorso alla CIGO, per la
parte non riconosciuta dall’INPS.
Entro
il 31 marzo 2005 le Parti definiranno le caratteristiche costitutive del Fondo,
il relativo finanziamento e le modalità di erogazione delle prestazioni
suddette, nell’ambito dell’armonizzazione della disciplina
all’intero settore.
* * *
Le
parti si incontreranno per disciplinare l'apprendistato per
l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione a seguito
della emanazione della relativa normativa di attuazione. Nel frattempo, per
tali apprendisti continuerà a trovare applicazione la regolamentazione prevista
dall’allegato D del CCNL 15 giugno 2000 con l’applicazione delle
retribuzioni previste all’art.7 della presente regolamentazione.
Le parti si incontreranno per adeguare le qualifiche previste dal presente CCNL e per disciplinare l’apprendistato per l’alta formazione, a seguito dell’emanazione delle relative normative di attuazione.
In considerazione della particolare legislazione vigente nella provincia autonoma di Bolzano, le parti concordano di demandare alle rispettive organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.